Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5
Capo III - Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Gestione della procedura). - Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'àmbito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.».
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