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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo II - Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo). - Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.».

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