Regolamento INVALSI 17.02.2006
Titolo III - Personale ed organico
1. In presenza di specifiche esigenze relative all'attività contrattuale od alle attività di studio, ricerca, documentazione e formazione, che richiedano l'apporto di competenze professionali particolarmente qualificate, l'Istituto può stabilire un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 c.c., anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esperti e collaboratori esterni in possesso delle suddette capacità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità. Gli incarichi ad esperti possono essere conferiti secondo quanto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 286/04.
2. Le condizioni generali, la tipologia delle prestazioni, la durata e la retribuzione minima dei rapporti di cui al comma 1 sono determinate con apposita delibera quadro del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente. Sulla base di questa, i singoli rapporti vengono stabiliti con delibera del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente.
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