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Legge 21.02.2006, n. 49

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (Testo in vigore dal: 28.02.2006). (G.U. 27.02.2006, n. 48 - S.O. n. 45)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «limite di spesa» è inserita la seguente: «massimo»;

il comma 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura). - 1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tale riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 1-ter. - (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale). - 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"ART. 10-bis. - (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente:

"ART. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti

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