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Decreto P.C.M. - D.I.T. 08.02.2006

PC ai giovani. (G.U. 21.03.2006, n. 67)

Art. 7 - Sanzioni a carico dei rivenditori e revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, interrompe o revoca il contributo, e inibisce, altresì, la partecipazione al Progetto.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

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