Decreto P.C.M. - D.I.T. 08.02.2006
1. Ai beneficiari che intendono ottenere una certificazione di base nelle discipline informatiche è riconosciuto un contributo di 100,00 euro nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 8, comma 1.
2. La certificazione è rilasciata dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 13 maggio 2005, recante «costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di una certificazione riguardante la competenza di base nelle discipline informatiche».
3. L'elenco di cui al comma 2 è consultabile sul sito www.italia.gov.it
4. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed i relativi esami possono essere effettuati entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
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