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Decreto legislativo 02.02.2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (Testo in vigore dal: 03.03.2006). (G.U. 16.02.2006, n. 39)

Art. 2 - Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

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