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C.M. Economia e Finanze 10.02.2006, n. 7

Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. (G.U. 21.02.2006, n. 43)

La legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005), proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del processo di aggiustamento strutturale dei conti pubblici, reca talune disposizioni che incidono sulla gestione del bilancio dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni presentano carattere strutturale, in quanto l'azione di contenimento è prevista in via continuativa a decorrere dall'anno 2006 e concernono spese sulle quali è già stata avviata la predetta azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha previsto il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni.

In ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per quanto riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di cui ai commi 9, 10, 11, 22 e 56, conferma il riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Si ritiene, poi, necessario rappresentare che, in linea di principio, rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), salvo specifiche norme derogatorie.

Per quanto riguarda i Fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli elenchi aggiornati dei limiti agli utilizzi dei Fondi medesimi (allegati 1 e 2).

Ai fini di una puntuale ed omogenea applicazione da parte delle Amministrazioni interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso.

Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi, rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del debito.

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