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O.M. Pubblica Istruzione 21.12.2006, n. 75

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. - Anno scolastico 2007/2008.

Titolo II - Personale Docente

Capo III - Mobilità professionale

Art. 14 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dall'art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

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