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D.M. Economia e Finanze 27.12.2006, n. 313

Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Testo in vigore dal: 23.02.2007). (G.U. 08.02.2007, n. 32)

Art. 1 - Intermediari finanziari autorizzati

1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

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