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Decreto legge 28.12.2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse. (G.U. 28.12.2006, n. 300)

Art. 3 bis - Interventi a favore del comune di Pietrelcina

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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