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Circolare Ministro riforme e innovazioni pubblica amministrazione 21.12.2006, n. 5

Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative. (G.U. 24.03.2007, n. 70)

1. Premessa: il contenimento delle spese relative all'affidamento di collaborazioni

Le spese relative all'affidamento di incarichi esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni sono state negli ultimi anni oggetto di forte restrizioni da parte del legislatore. Quest'ultimo non è intervenuto solo ponendo dei tetti di spesa ma anche circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo, le quali non rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche determinate in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante "Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006", pubblicata sulla G.U. del 15 giugno 2006, richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, prevedendo, a tal fine, anche la rinegoziazione dei contratti in essere.

La Direttiva citata ribadisce la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi intestata a ciascun Dicastero, invitando ogni Ministro ad attivare sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato. Al Ministero dell'economia e finanze è affidato il compito di analizzare gli effetti delle disposizioni relative al contenimento delle spese.

Anche in ragione di tale ultimo provvedimento, l'azione amministrativa dovrà essere improntata al più rigoroso contenimento della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per l'anno 2006.

Quest'ultima, per quanto di interesse in questa sede, ai commi 9, 173 e 187, dell'articolo 1, pone dei limiti specifici alle spese per incarichi di studio e di consulenza, nonché a

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