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C.M. Economia e Finanze 13.12.2006, n. 44

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Com'è noto, l'art. 1, comma 2°, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni, dispone che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei conti è nel senso che il corso della prescrizione inizia a decorrere non da quando la scoperta del danno è portata a conoscenza della Procura regionale della Corte medesima, bensì da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso (o avrebbe potuto prendere) conoscenza del comportamento doloso o colposo causativo dell'ingiusto danno contabile.

Il comma 3° dell'art. 1 della citata legge n. 20/1994, esige la massima sollecitudine dell'amministrazione danneggiata quanto alla trasmissione di dette denunzie di danno, stante che, in caso di prescrizione maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia.

Da quanto sopra discende che, qualora nell'ambito delle attività di controllo di codeste Ragionerie, emergano comportamenti illeciti causativi di danno erariale da parte delle amministrazioni controllate, l'inizio dei termini prescrizionali coincide con la data in cui gli atti pervengono alle RPS riscontranti.

Stante quanto sopra - atteso che l'iter ordinario degli atti sottoposti a controllo prevede che, qualora si rilevino delle irregolarità, gli stessi siano restituiti, con osservazioni, alle amministrazioni emittenti per le necessarie modificazioni o integrazioni - potrebbe accadere che il tempo occorrente per la definizione dell'intero procedimento sia notevolmente lungo, appesantito dalle eventuali reiterate resistenze delle amministrazioni coinvolte, dalle richieste di chiarificazioni, dalla necessità di acquisizione/produzione di supporti documentali,

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