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D.P.C.M. 03.04.2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi. (G.U. 31.05.2006, n. 125)

Art. 2 - Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto

1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:

a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Autorità ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalità giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato - che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attività di impresa;

b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nonchè i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attività produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. L'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto si estende anche ai licenziatari dei

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