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Decreto legislativo 12.04.2006, n. 170

Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Testo in vigore dal: 27.05.2006). (G.U. 12.05.2006, n. 109)

Capo II - Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali

Art. 11 - Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base a legge, contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio, le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione, sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

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