Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
Parte V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni
(art. 1, co. 4, L. n. 109/1994; art. 144, D.Lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
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