IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. 02.05.2006, n. 100 - S.O.)

Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

Titolo I - Contratti di rilevanza comunitaria

Capo V - Principi relativi all'esecuzione del contratto

Art. 118 - Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116.

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'of

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.