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Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (G.U. 31.05.2006, n. 133 - S.O. n. 125)

Libro I - Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonchè integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività. 1

(legge 14 marzo 1985, n. 132, articolo 1)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

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Articolo interamente sostituito dall'art. 1, lettera b), del d. lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, i

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