IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 6 - Liste di commissari nazionali

1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.

2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.

3. L'elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonché ai professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell'idoneità nazionale da non oltre quattro anni. L'elettorato passivo è attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.

5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista è formata da qui

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.