Decreto legislativo 04.04.2006, n. 159
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» è soppressa la parola:
«centrali».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
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