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Direttiva Ministero Lavoro e Politiche Sociali 28.04.2006

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243. (G.U. 05.07.2006, n. 154)

Premessa

In attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria», il Governo ha adottato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005.

Tale decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è volto ad incentivare la previdenza complementare assumendo la configurazione «di disciplina unitaria della materia» e si pone l'obiettivo di garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, rimodulare la disciplina fiscale, monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti e, soprattutto, incrementare stabilmente l'entità dei flussi di finanziamento delle forme pensionistiche complementari, contribuendo così a definire una struttura del sistema previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la spesa pensionistica a carico del bilancio dello Stato, siano garantiti al lavoratore trattamenti pensionistici adeguati in rispondenza dell'art. 38 della Costituzione.

Tutto ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla U.E., di perseguire riforme «strutturali» dei sistemi pensionistici nazionali che prevedano un'architettura c.d. «multipilastro».

In questa logica, il decreto ha provveduto ad omogeneizzare tutte le diverse forme di previdenza complementare, dettando identiche norme giuslavoristiche e fiscali oltre che regole omogenee in materia di trasparenza e confrontabilità dei costi e dei risultati, di modalità di informazione agli iscritti, nonchè di tempi di approvazione e procedimenti di autorizzazione delle forme pensionistiche complementari, indipendentemente dalle font

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