IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte seconda - Sezioni speciali

Sezione seconda - Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Capo I -

Art. 81 - Disposizioni generali

1. La presente sezione speciale si applica a tutti i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Al fine di salvaguardare le specificità operative dei dirigenti di cui al comma 1, le disposizioni della Parte Generale, qui di seguito individuate, sono così integrate:

a) con riferimento all'art. 19 (Impegno di lavoro): "3. I dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco garantiscono la propria disponibilità al fine di assumere la direzione di particolari interventi urgenti. Sono fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamità, dall'autorità competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge 225/92 o altre disposizioni legislative".

b) con riferimento all'art. 22 (Ferie e festività): "5. La festività nazionale e quella del Santo Patrono, nonché limitatamente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, la ricorrenza di S. Barbara, sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione".

c) con riferimento all'art. 64 (Trattamento di trasferta): "8. Per il personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che durante le trasferte si trovi nell'impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 4, la somma forfettaria di euro 30,99 lordi in luogo del rimborso per i pasti e di euro 30,99 lordi per il pernottamento."

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.