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CCNL 21.04.2006

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - area I - Dirigenza - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003.

Parte prima - Norme comuni

Titolo IV - Trattamento economico

Capo V - Particolari istituti economici

Art. 67 - Indennità di bilinguismo

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dirigenti statali della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata l'indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità vigenti.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione è confermata la seguente voce retributiva: "indennità di bilinguismo".

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003 la misura economica è rideterminata in euro 209, 23 mensili per dodici mensilità.

4. Per i dirigenti statali della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

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