CCNL 21.04.2006
Parte prima - Norme comuni
Titolo IV - Trattamento economico
Capo II - Dirigenti di prima fascia
1. Presso ciascuna amministrazione è confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia.
2. Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità ivi previste e precisamente:
a) le risorse previste dall'art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001;
b) le risorse previste dall'art. 5 del CCNL per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
c) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall'art. 60 (Incarichi aggiuntivi);
d) l'importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
e) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997.
4. In relazione al comma 3, lett. d), l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l'anno in cui avviene la
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