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CCNL 11.04.2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2004/2005 per il personale dirigente dell'Area V.

Art. 5 - Retribuzione di posizione

1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 4, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità:

a. dal 1.1.2004 euro 2.530,72 valore minimo (parte fissa);

b. è confermato in euro 33.560 il valore massimo (parte variabile).

2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i valori economici della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 12 del quadriennio 2002-5 e I biennio economico 2002-3.

3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

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