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CCNL 11.04.2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V quadriennio giuridico 2002-05 e primo biennio economico 2002-03

Titolo VI - Istituti di particolare interesse

Art. 35 - Procedura di conciliazione e arbitrato in caso di recesso

1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 165/2001, avverso gli atti applicativi dell'art. 30, comma 1, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe.

2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere all'arbitro di cui all'art. 2 del CCNQ del 23.1.2001, nel rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contratto quadro.

3. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'Amministrazione assuma l'obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.

4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'Amministrazione una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

5. L'indennità supplementare di cui al comma 4 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corri

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