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CCNL 11.04.2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V quadriennio giuridico 2002-05 e primo biennio economico 2002-03

Titolo V - Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 31 - Nullità del licenziamento (Art. 32 del CCNL 01.03.02)

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile, come regolamentati dalle disposizioni del presente CCNL.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

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