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CCNL 11.04.2006

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V quadriennio giuridico 2002-05 e primo biennio economico 2002-03

Titolo IV - Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro

Art. 22 - Assenze retribuite (Art. 18 del CCNL 01.03.02)

1. Il dirigente ha diritto di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo grado in ragione di giorni tre anche non consecutivi per evento;

- particolari motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno scolastico;

- il dirigente scolastico ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il quarto giorno dal matrimonio stesso.

2. Gli eventi di cui sopra sono dichiarati agli atti dell'Istituzione anche mediante autocertificazione e comunicati alla Direzione regionale

3. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992, come modificato e integrato dall'art. 19 della legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono l

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