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Nota Pubblica Istruzione 04.08.2006, n. prot. 2220

Insegnanti di Religione - Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico.

Pervengono a questo Ministero sollecitazioni volte ad ottenere chiarimenti merito al contenuto della nota del 9 giugno 2005, prot. n. 983, che, al terzultimo capoverso recita testualmente: "Il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva.

A tal proposito sembra opportuno far osservare che il contenuto della predetta comunicazione è stato ribadito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (di conversione, con modifiche, del D.L. 5.12. 2005, n. 250, recante misure urgenti per l'università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui), che all'art. 1 -ter ha statuito che "Ai fini applicativi dell'art. 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento".

Codesti Uffici sono pregati di fornire alle istituzioni scolastiche interessate le opportune indicazioni allo scopo di consentire una puntuale ed uniforme applicazione della normativa innanzi richiamata.

 

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