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D.P.C.M. 31.08.2006

Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (G.U. 22.11.2006, n. 272)

Art. 1 - La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

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