IperTesto Unico IperTesto Unico

C.M. Pubblica Istruzione 01.08.2006, n. 59

Mobilità studentesca internazionale in ingresso.

Con la presente circolare si chiariscono alcune perplessità rappresentate in ordine all'applicazione in ambito scolastico di quanto previsto dall' art. 44 bis comma 2 lett.b del DPR 394/1999, introdotto dall'art.41 del DPR 18 ottobre 2004 n. 334, che ha modificato ed integrato la precedente normativa in materia di immigrazione.

Il succitato art. 44-bis regola il rilascio dei visti di ingresso in Italia per motivi di studio, borse di studio e ricerca e, in particolare, prevede che è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dall'apposito decreto del Ministro degli affari esteri, "ai minori di età, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali".

Questa fattispecie è stata già considerata nella precedente circolare di questo Ministero n.181 del 17 marzo 1997 prot.1108/36, che tratta, tra l'altro, dell'accoglienza nelle classi di singoli alunni provenienti dall'estero nel caso in cui non sia finalizzata al conseguimento di un titolo di studio ed abbia durata non superiore ad un anno scolastico.

In proposito si confermano le indicazioni ivi fornite, che si applicano anche ai casi in cui l'inserimento temporaneo nelle classi ordinarie sia richiesto dai genitori o tutori in corrispondenza di un soggiorno in Italia coordinato da organizzazioni esterne alla scuola.

Pertanto l'approvazione del programma individuale richiesta dalla norma è da intendersi acquisita ove gli organi collegiali scolastici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'abbiano motivatamente deliberata con riferimento sia agli

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.