D.M. MIUR 16.09.2005, n. 236
1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.
3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.
4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.
6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000.
7. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo sciogl
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