D.M. Ministero dell'interno 10.09.2005
1. Il Ministro dell'interno può chiamare a far parte della Consulta in qualità di componenti:
- persone di cultura e religione islamica che, per la loro esperienza, possano offrire qualificati apporti alla trattazione dei temi di interesse del collegio, nella convinta adesione ai valori e principi dell'ordinamento repubblicano;
- studiosi ed esperti.
2. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nonché i Consiglieri del Ministro e i funzionari di volta in volta individuati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta, per la trattazione di specifiche questioni, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di volta in volta interessati. Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il Gabinetto del Ministro, al quale è affidata la responsabilità della segreteria tecnica della Consulta.
4. Con successivo decreto si provvederà alla costituzione della Consulta e alla conseguente individuazione nominativa dei componenti.
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