Decreto legge 30.09.2005, n. 203
Titolo III - Perequazione delle basi imponibili, interventi per l'utilizzo di gpl e metano per auto trazione e disposizioni concernenti l'Anas spa
1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "a otto anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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