Decreto legge 30.09.2005, n. 203
Titolo III - Perequazione delle basi imponibili, interventi per l'utilizzo di gpl e metano per auto trazione e disposizioni concernenti l'Anas spa
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.";
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: "nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007"; nello stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" è sostituita dalla seguente: "diciottesimo";
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta";
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
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