Decreto legge 30.09.2005, n. 203
Titolo II - Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque a
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