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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 Legge 28.03.2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Formula iniziale

Premessa -

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto l'art. 17, co. 95 della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25.2.2005;

Considerato che nella Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997, n.281 è stato registrato, nella seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo sullo schema di decreto, la mancata intesa sull'art. 2, co. 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto

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