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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Capo IV - Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 25 - Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia 26

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:

a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e

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