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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Capo IV - Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 23 - Insegnamento dello strumento musicale 25

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell' articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124 , realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall' articolo 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004 ; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.

25

Articolo abrogato dall'art. 15 del

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