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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Capo II - I percorsi liceali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 14 - Esame di Stato 22

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 , dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'

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