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Decreto legislativo 17.10.2005, n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 04.11.2005, n. 257 - S.O. n. 175)

Capo II - I percorsi liceali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 10 - Liceo tecnologico 15

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) meccanico-meccatronico;

b) elettrico ed elettronico;

c) informatico, grafico e comunicazione;

d) chimico e materiali;

e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

f) costruzioni, ambiente e territorio;

g) logistica e trasporti;

h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizza

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