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Parere Garante protezione dati personali 17.11.2005

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Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del Regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli Uffici e delle Strutture dell'Università, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.lgs. n. 196/2003 (artt. 62-73, 86, 95, 98 e 112).

2. Ai sensi dell'art. 22, del D.lgs. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003. Qualora l'Università, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Ateneo, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli artt. 11 e 22 del D.lgs. n. 196/2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3. Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubbl

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