Legge 28.11.2005, n. 246
Capo II - Altri interventi normativi
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128:
1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate";
2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo comma";
b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata".
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