D.P.C.M. 02.11.2005
Capo II - Disposizioni per i titolari e per i gestori di posta elettronica certificata
1. I messaggi di cui all'art. 6, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall'allegato.
2. I certificati di firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore.
3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma.
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