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D.M. MIUR 18.11.2005, n. 87.

Art. 2 -

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione.

2. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda entro 5 giorni.

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