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D.M. MIUR 18.11.2005, n. 85. (G.U. 22.11.2005, n. 92 - S.S.)

Art. 1 - Attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati al personale che abbia prestato 360 giorni di servizio

1 - Le Università degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c-bis e comma 1.ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti, che abbiano prestato, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso.

Scuola dell'infanzia: a) insegnanti in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 D.leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, privi della specifica abilitazione all'insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel periodo sopra indicato.

Scuola primaria: b) insegnanti in possesso del diploma di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 D.leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, privi della specifica idoneità all'insegnamento, con un servizio di almeno 360 giorni prestati nella scuola dell'infanzia statale, paritaria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale paritaria o parificata nel periodo sopra indicato.

Scuola secondaria: c) insegnanti in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle

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