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Direttiva PCM 03.11.2005, n. 3

Adempimenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di avvio delle procedure concorsuali. (G.U. 19.12.2005, n. 294)

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con la disposizione contenuta nel comma 104, dell'art. 1, che ha modificato il secondo periodo del comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, subordina l'avvio delle procedure concorsuali, come disposto dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997, all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, estendendo l'applicazione della procedura di autorizzazione a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con dotazione organica superiore a duecento unità.

In attuazione di tali disposizioni su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2005 con il quale sono state autorizzate procedure di reclutamento per complessivi 2.480 posti nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici e negli enti di ricerca, con dotazione organica superiore a duecento unità.

Premesso quanto sopra, questo Dipartimento con la presente direttiva richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo circa la necessità di avviare le procedure di reclutamento di personale nel rispetto dei principi vigenti in materia, attuando tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella fase di programmazione e in quella di svolgimento delle predette procedure concorsuali, al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni e di prevenire eventuali contenziosi e ritardi.

2. Quadro normativo di riferimento.

Il nostro ordinamento giuridico, all'art

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