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C.M. PCM 08.11.2005, n. 4

Articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente integrato e modificato, concernente il riconoscimento del titolo di studio ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici mediante la procedura del corso-concorso selettivo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni (Modificata da: errata corrige 24.12.2005). (G.U. 19.12.2005, n. 294)

Premessa

A seguito di specifica richiesta di parere pervenuta dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione viene emanata la presente circolare allo scopo di chiarire le previsioni normative di cui all'art. 28, comma 3,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato, in ordine ai titoli idonei per partecipare ai corsi-concorsi selettivi di formazione dirigenziale presso la medesima Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché di dettare alcune indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

É noto, al riguardo che l'art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, tra l'altro, per le procedure di ammissione al corso-concorso in questione, il possesso di titoli differenziati in ragione dei soggetti che intendono parteciparvi. In generale detta norma legittima ad accedere a tale procedura coloro i quali siano in possesso di laurea e di un titolo di specializzazione post-universitario. Ed invero, il comma 3 del citato art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001 individua i requisiti per poter essere ammessi a partecipare al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, riservando tale possibilità ai soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al medesimo corso-concorso possono, peraltro, essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti

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