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CCNL 29.11.2005

CCNL personale dirigente quadriennio giuridico 2002/2005 e 1° biennio economico 2002/2003 (ipotesi).

Titolo III - Rapporto di lavoro

Art. 12 - Contratto individuale di lavoro (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)

1. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare:

- la data d'inizio del rapporto;

- la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato;

- la sede di lavoro;

- le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:

A) Criteri attinenti alla dimensione;

B) Criteri attinenti alla complessità;

C) Criteri attinenti al contesto territoriale;

4. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:

A) Dimensione

a) numero degli alunni;

b) numero dei docenti;

c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

B) Complessità

a) istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;

b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo

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