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Sentenza Corte Costituzionale 25.03.2005, n. 120

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 4 ottobre 2002 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). Il ricorrente, premessa la natura innovativa, e non meramente compilativa, del testo unico n. 32 del 2002 e dopo avere osservato che esso è intervenuto prima della elaborazione della nuova normativa nazionale in materia di politica dell'istruzione, rileva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è competenza statale, idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve porre le norme per assicurare a tutti, su tutto il territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, senza limiti e condizionamenti da parte del legislatore regionale. Rientrando fra tali diritti quello all'istruzione, determinarne i livelli essenziali, attraverso la fissazione di standard strutturali e qualitativi, spetterebbe quindi, in via esclusiva, alla legislazione nazionale. Viceversa, la legge impugnata della R

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